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Ammissione temporanea di yacht, novità positive su charter di navi da diporto e refitting

Confindustria Nautica esulta per la Circolare n.11/2026 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli appena pubblicata (venerdì 15 maggio) che offre importanti chiarimenti sulle unità da diporto immatricolate in un Paese extra-Ue che entrano nel territorio dell’Unione Europea, sia in tema di appuramento/rinnovo del regime, sia in ordine alla possibilità di svolgere attività di noleggio/charter in acque […]

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
16 Maggio 2026
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Confindustria Nautica esulta per la Circolare n.11/2026 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli appena pubblicata (venerdì 15 maggio) che offre importanti chiarimenti sulle unità da diporto immatricolate in un Paese extra-Ue che entrano nel territorio dell’Unione Europea, sia in tema di appuramento/rinnovo del regime, sia in ordine alla possibilità di svolgere attività di noleggio/charter in acque italiane in ‘ammissione temporanea’. Il documento ADM fa seguito alle Circolari n. 8/2025 e n. 20/2022.

“Esprimo grande apprezzamento innanzitutto per la sensibilità di Agenzia delle Dogane e Monopoli, del Direttore Claudio Oliviero e di tutta la sua squadra, che da alcuni anni ha eletto il Salone Nautico a Genova a momento di confronto con l’Associazione nazionale di categoria, per ascoltare le problematiche di un settore vitale del made in Italy e preservarne la competitività” è il commento di Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica. “Gli importanti chiarimenti forniti con la Circolare individuano soluzioni concrete alle criticità incontrate dall’industria leader mondiale della nautica da diporto e della sua filiera e giungono a sostenerla in un momento di evidente difficoltà geoeconomica. Contemporaneamente, siamo proficuamente al lavoro con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la revisione del decreto sicurezza Navi da diporto, dopo l’approvazione della Legge Valorizzazione mare un altro importante tassello dell’azione a 360 gradi svolta da Confindustria Nautica a tutela del settore”.

Vincolo e appuramento del regime di unità ad uso privato

Agenzia delle Dogane e Monopoli ricorda che i mezzi di trasporto, per poter essere vincolati al regime di ammissione temporanea, devono essere immatricolati al di fuori del territorio dell’Unione, a nome di una persona stabilita al di fuori dell’Unione oppure, se non immatricolati, devono essere di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e devono essere utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio dell’Unione.

Come già confermato in precedenza, le unità immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell’Unione, al pari degli altri mezzi di trasporto, beneficiano di una forma di semplificazione in forza della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare il bene al regime doganale di ammissione temporanea. Pertanto, per le unità da diporto, l’ingresso nelle acque territoriali italiane è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.

Il soggetto interessato può comunque scegliere di non avvalersi della predetta semplificazione e di ricorrere alla “dichiarazione verbale” di vincolo al regime, presentando l’apposito formulario (allegato 71-01 RD) che consente di attestare la data di arrivo dell’unità nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi previsti per l’appuramento del regime. L’Agenzia indica inoltre una ulteriore alternativa per l’attestazione della data di arrivo, che è quella di recarsi presso l’Ufficio della Capitaneria di Porto.

Il momento di ingresso nel territorio dell’Unione europea dell’unità ad uso privato, proveniente da Paese terzo, assume particolare rilievo ai fini del calcolo del periodo di permanenza nel territorio unionale, che può essere, al massimo, pari a 18 mesi.

La Circolare precisa che nel caso di unità da diporto sottoposte a manutenzioni straordinarie/refitting da adottarsi in regime di perfezionamento attivo, poiché tale regime differisce dall’ammissione temporanea (sia per i soggetti titolari dei due regimi riferiti al medesimo bene, sia per le finalità per le quali il bene è vincolato agli stessi), ai fini del calcolo del termine massimo di permanenza in ammissione temporanea dovranno essere considerati esclusivamente i periodi in cui l’imbarcazione è vincolata a tale regime da parte del medesimo soggetto, titolare del mezzo. In altre parole, viene chiarito che non andrà conteggiato il periodo in cui l’unità resta sottoposta a perfezionamento attivo, rimuovendo il gap di competitività dei cantieri di refitting italiani rispetto ad operatori esteri.

La  Circolare contiene un ulteriore importante chiarimento in ordine alle modalità di appuramento e quindi di rinnovo dei termini di permanenza dell’unità di un Paese terzo nel territorio unionale, che si allinea anche alla recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, precisando che “le modalità di appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto ad uso privato, e in particolare per le imbarcazioni” (da intendersi i senso generale) “prevede che il regime si consideri appurato con l’uscita dell’imbarcazione dalle acque territoriali dell’UE. Tale uscita può essere dimostrata anche mediante sistemi di rilevazione satellitare dell’arrivo della nave in acque internazionali, attraverso il sistema A.I.S. (Automatic Identification System). In alternativa, la prova dell’uscita dal territorio unionale potrà essere fornita mediante documentazione che attesti l’arrivo in un porto terzo o dalla quale risultino i bunkeraggi effettuati all’estero; la prova dell’uscita potrà, altresì, essere fornita mediante le annotazioni sul diario di bordo”.

Yacht immatricolati in un Paese terzo in regime di ammissione temporanea e utilizzati in attività di noleggio in acque italiane

Con riferimento ai commercial yacht, Agenzia delle Dogane e Monopoli precisa che gli stessi, in presenza di un contratto commerciale a titolo oneroso (es. noleggio) non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e che, pertanto, i termini di appuramento sono quelli indicati nell’articolo 217, lettera b), RD (Regolamento delegato UE 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015), secondo cui i mezzi di trasporto adibiti a uso commerciale possono rimanere nel territorio dell’Unione per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di trasporto.

Tuttavia, un commercial yacht immatricolato in un Paese terzo e i cui utilizzatori (equipaggio e ospiti) siano stabiliti in un Paese terzo, qualora al momento dell’ingresso nel territorio unionale non sia presente un contratto commerciale a titolo oneroso (es. di noleggio) potrà comunque entrare nelle acque territoriali in ammissione temporanea per uso privato, alle stesse condizioni di un pleasure yacht.

Qualora il commercial yacht durante la permanenza in territorio italiano, fosse poi oggetto di contratto a titolo oneroso, lo stesso dovrà uscire dal territorio doganale dell’Unione, comprovando l’uscita secondo le indicazioni precedentemente illustrate, il che consentirà di chiudere il regime di ammissione temporanea per uso privato (appuramento). Successivamente lo yacht potrà fare nuovamente ingresso nel territorio doganale dell’UE in questo caso, in presenza di un contratto di noleggio, in regime di ammissione temporanea per uso commerciale.

Il commercial yacht in regime di ammissione temporanea oggetto del contratto di noleggio, ove tutti i soggetti a bordo, equipaggio e ospiti, siano tutti stabiliti in un Paese terzo, può permanere nelle acque territoriali italiane/UE per il periodo indicato nel contratto e per l’itinerario ivi previsto. Una volta completata l’attività prevista dal contratto, lo yacht dovrà uscire dalle acque territoriali, dando evidenza dell’uscita con le modalità sopra illustrate.

ADM con la Circolare precisa che al fine di consentire il controllo delle attività svolte nel periodo di permanenza nelle acque territoriali nazionali, il commercial yacht dovrà presentare obbligatoriamente, all’atto dell’ingresso nel territorio unionale, l’allegato 71-01, presentando il contratto commerciale e avendo cura di annotare nei registri di bordo, le attività svolte nel periodo di permanenza nel territorio dell’Unione, da esibire in caso di controllo doganale.

Questo importante chiarimento consente oggi a un commercial yacht di un Paese Extra-UE di essere impiegato temporaneamente in attività di noleggio in regime di ammissione temporanea, come già ammesso in Francia, che da alcuni anni aveva in questo un importante attrattore per la permanenza delle navi nei suoi porti.

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