L’Agenzia delle Dogane chiarisce le modalità di vincolo e appuramento al regime di ammissione temporanea di Yacht privati e commerciali
Con la Circolare n. 11/2026 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è tornata ad occuparsi del regime di ammissione temporanea per Yacht, sia ad uso privato che commerciale, offrendo nuovi chiarimenti che sono di assoluto rilievo per il settore della nautica da diporto
Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners
Contributo a cura di Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino
Con la Circolare n. 11/2026 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è tornata ad occuparsi del regime di ammissione temporanea per Yacht, sia ad uso privato che commerciale, offrendo nuovi chiarimenti che sono di assoluto rilievo per il settore della nautica da diporto. Tali chiarimenti sono destinati ad integrare quelli che erano stati già forniti in passato dall’Amministrazione, in particolare con le Circolari ADM n. 8/2025 e n. 20/2022. L’Amministrazione, dopo aver ricordato le condizioni e le modalità con cui è possibile vincolare uno Yacht ad uso privato al regime di ammissione temporanea, ha innanzitutto precisato le procedure operative con cui è possibile appurare tale regime.
Inoltre, sempre con la Circolare in commento, ADM ha affrontato il tema degli Yacht immatricolati in un Paese terzo impiegati a scopi commerciali nel territorio dell’Unione per svolgere attività di noleggio/charter in ammissione temporanea.
Il regime di ammissione temporanea per Yacht ad uso PRIVATO
Per quanto concerne gli Yacht utilizzati per uso privato (cosiddetti “pleasure Yacht”), l’Amministrazione ha ricordato che le unità da diporto immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell’Unione Europea, in linea di principio, possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea con il semplice attraversamento del limite delle acque territoriali senza necessità di ulteriori formalità doganali. Pertanto, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’UE, ricomprese entro le 12 miglia dalla costa, è sufficiente a vincolare il bene a tale regime doganale. Tuttavia, il soggetto interessato ha comunque la possibilità di non avvalersi di tale semplificazione e presentare la dichiarazione verbale di vincolo al regime (il cosiddetto modello 71-01) che consente di attestare la data di arrivo dell’unità nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi previsti per l’appuramento del regime (il termine massimo di appuramento per Yacht privati è pari a 18 mesi).
L’Agenzia delle Dogane indica inoltre una ulteriore alternativa per l’attestazione della data di arrivo, che è quella di recarsi presso l’Ufficio della Capitaneria di Porto.
L’ADM ha ribadito anche i presupposti che devono essere verificati perché i mezzi di trasporto possano essere vincolati al regime di ammissione temporanea, ricordando che questi devono essere immatricolati al di fuori del Territorio dell’Unione a nome di una persona stabilita al di fuori dell’Unione oppure, se non immatricolati, devono essere di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e in ogni caso devono essere utilizzati da una persona stabilita al di fuori del Territorio dell’Unione.
Quanto alle modalità di appuramento del regime, le Dogane, uniformandosi a quanto deciso anche da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, hanno poi chiarito che il regime si considera appurato con l’uscita dell’imbarcazione dalle acque territoriali dell’UE. Tale uscita può essere dimostrata anche mediante sistemi di rilevazione satellitare dell’arrivo della nave in acque internazionali, attraverso il sistema A.I.S. (Automatic Identification System). In alternativa, la prova dell’uscita dal territorio unionale potrà essere fornita mediante documentazione che attesti l’arrivo in un porto terzo. La prova dell’uscita dovrà, altresì, essere annotata sul giornale di bordo.
Il regime di ammissione temporanea per Yacht ad uso COMMERCIALE
Con riferimento agli Yacht utilizzati per scopi commerciali (cosiddetti “commercial Yacht”), l’Agenzia delle Dogane ha precisato che in presenza di un contratto commerciale a titolo oneroso (es. noleggio) non è possibile considerare lo Yacht un mezzo di trasporto marittimo ad uso privato, e quindi il termine di appuramento del regime di ammissione temporanea è limitato al tempo necessario ad effettuare le operazioni di trasporto (come previsto dall’articolo 217, lettera b), RD). Un commercial Yacht immatricolato in un Paese terzo e i cui utilizzatori (equipaggio e ospiti/noleggiatori) siano anch’essi stabiliti in un Paese terzo, qualora al momento dell’ingresso nel territorio unionale non sia presente un contratto commerciale a titolo oneroso (es. noleggio), potrà comunque entrare nelle acque territoriali in ammissione temporanea per uso privato, alle stesse condizioni di un pleasure Yacht.
Qualora il commercial Yacht durante la permanenza in territorio italiano, fosse oggetto di un contratto di charter, questo dovrà uscire dal territorio doganale dell’Unione, dimostrando tale uscita anche con il solo raggiungimento delle acque internazionali (12 miglia dalla linea di base della costa), che consentirà di appurare (chiudere) il regime di ammissione temporanea per uso privato. Lo Yacht potrà fare nuovamente ingresso nel Territorio doganale dell’UE (Italia) in regime di ammissione temporanea per uso commerciale al fine di iniziare il contratto di charter.
La circolare precisa che, al fine di consentire il controllo delle attività svolte nel periodo di permanenza nelle acque territoriali nazionali, il commercial Yacht dovrà presentare obbligatoriamente, all’atto dell’ingresso nel territorio italiano, il modello 71-01 all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane, allegando il contratto di charter e annotando le operazioni compiute nei giornali di bordo. Questi documenti dovranno essere conservati a bordo per poter essere esibiti in caso di controllo doganale. Il commercial Yacht espletate le suddette formalità potrà rimanere in territorio UE/italiano in ammissione temporanea per tutta la durata del contratto di noleggio (charter) per il periodo indicato nel contratto e per l’itinerario ivi previsto. Una volta completata l’attività di charter, lo Yacht dovrà uscire dalle acque territoriali dell’unione, dando evidenza dell’uscita con le modalità già illustrate. Quest’ultimo, risulta un chiarimento di notevole interesse per il settore della nautica da diporto perché consente oggi ad un commercial Yacht di un Paese terzo di essere impiegato, anche temporaneamente, in attività di noleggio in regime di ammissione temporanea, come del resto consentito da tempo in Francia per quanto attiene gli Yacht battenti bandiera Cayman Island e Marshal Island iscritti nel registro degli Yacht Engaged in trade (YET).
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