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I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di leasing nautico

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi in materia di regime IVA della locazione finanziaria a lungo termine di unità da diporto

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
19 Giugno 2025
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Confindustria-Nautica motori marini

Rubrica tributaria a cura di Moores Rowland Partners

Contributo a cura di Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino 

 

 Con la risposta ad interpello n. 159/2025 pubblicata ieri 18 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi in materia di regime IVA della locazione finanziaria a lungo termine di unità da diporto.

Come noto, nel caso di un contratto di locazione finanziaria di una unità da diporto l’art. 7 sexies lett. e-bis del D.P.R. n. 633 del 1972,  prevede che sia imponibile in Italia solo la parte del canone di leasing riferibile all’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto all’interno dell’Unione Europea (perché territorialmente rilevante); al contrario, la restante parte del canone ascrivibile all’utilizzo extra UE, venendo meno il presupposto territoriale, deve essere considerata non soggetta ad IVA.

Inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il luogo della  prestazione dei servizi, relativi alle imbarcazioni da diporto,  si considera al di fuori dell’Unione Europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio avvengono al di  fuori dell’Unione Europea.  La richiamata disposizione si ricorderà era stata introdotta a seguito del parere motivato con cui (in data 25 luglio 2019) la Commissione Europea, aveva contestato all’Italia il ricorso a percentuali forfettarie Iva sui contratti di locazione e noleggio sia a breve che a lungo termine, in quanto  non compatibili  con le disposizioni unionali.

Con il Provvedimento n. 341339 del 29 ottobre 2020, l’Ufficio ha inoltre stabilito quali siano i mezzi di prova per dimostrare l’effettivo utilizzo dell’unità al di fuori dell’Unione Europea.

È agevole comprendere come, in tale contesto, risulti essenziale definire in modo univoco e non ambiguo la nozione di “utilizzo” del mezzo di trasporto (entro ed al di fuori dell’Unione Europea) per poter concretamente applicare la norma.

Ebbene, con una precedente risposta ad interpello n. 430/2023, l’Ufficio aveva già fornito i primi chiarimenti in materia, spiegando che si doveva considerare “utilizzo” non solo il tempo impiegato nella navigazione ( come previsto nelle definizioni contenute nel Provvedimento attuativo sopra citato), ma anche quello in cui l’unità sia armata o stazioni, per scelta dell’armatore, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell’Unione, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra (con la sola esclusione del tempo in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione).

A seguito di tale chiarimento di prassi, sia la Dottrina più autorevole sia gli operatori del settore, si erano domandati se, considerato che l’Ufficio aveva espressamente chiarito che la sosta in un porto dell’Unione Europea costituiva utilizzo territorialmente rilevante, e quindi imponibile ai fini IVA, analogamente lo stazionamento o la sosta in un porto extra UE dovesse essere considerato utilizzo territorialmente non rilevante ai medesimi fini IVA.

L’agenzia delle Entrate, sollecitata nuovamente su questo tema da un altro armatore titolare di un contratto di leasing di una imbarcazione da diporto ad esclusivo uso privato, sembra oggi aver smentito tale ipotesi.

Con la recentissima risposta n. 159/2025 pubblicata ieri, e forse tornando sui suoi passi, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una nuova definizione di “utilizzo” rilevante ai fini del calcolo della base imponibile IVA o per meglio dire della “quota di esclusione da IVA del canone annuo di leasing”.

In particolare, il caso odierno riguarda la richiesta di chiarimenti formulata da un contribuente che aveva designato quale luogo di ricovero abituale il porto di Tivat in Montenegro e quindi un porto al di fuori della UE. La tesi proposta dal contribuente era quella che le settimane di sosta nel porto di Tivat, coerentemente con i principi espressi dall’Ufficio con la risposta n. 430/2023, dovessero costituire “utilizzo” al di fuori dell’Unione Europea concorrendo così al calcolo della quota di non imponibilità dei canoni di locazione finanziaria.

Con la risposta in commento l’Ufficio respinge la tesi del contribuente aprendo le porte ad un criterio strettamente aderente alla definizione contenuta alla lettera e) [1] del Provvedimento n. 341339 del 29 ottobre 2020 più sopra richiamato, valorizzando il solo “movimento” e quindi la navigazione dell’imbarcazione, da cui si ricava che la quota di esclusione da IVA del canone annuo di leasing si determina “in base alla percentuale risultante dalla frazione comprendente al numeratore le settimane in cui la barca ha oltrepassato le acque territoriali comunitarie e al denominatore le sole settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha navigato, ossia ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione (come già previsto nelle riss. 2/E/2017 e 8/E/2018 ai fini dell’alto mare) degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”.

Questa ultima risposta sembra quindi superare le indicazioni fornite con la risposta n. 430 del 2023 che avevano suscitato notevoli perplessità e anche le incertezze degli operatori del comparto della nautica da diporto.

Infatti, se come afferma oggi l’Ufficio,  il calcolo della base imponibile IVA (rectius la percentuale di canone di locazione finanziaria non imponibile) scaturisce dal rapporto tra le settimane di navigazione extra UE (numeratore) e le settimane di navigazione complessive (denominatore), le settimane di sosta diventano sostanzialmente irrilevanti ai fini del calcolo della percentuale di non imponibilità.

Del resto, se così non fosse, si dovrebbe ammettere che coesistono due nozioni di utilizzo differenti a secondo che si tratti di “utilizzo extra UE” (da inserire al numeratore) e di “utilizzo all’interno della UE” (da inserire al denominatore) dove, nel primo caso, costituiscono settimane di utilizzo quelle in cui l’unità ha navigato effettuando spostamenti tra porti (o da e verso il medesimo porto), mentre, nel secondo caso, si considerano settimane di utilizzo anche quelle di stazionamento in porto.

In tale ultima ipotesi ci troveremmo però di fronte ad uno scenario difficilmente giustificabile e fortemente penalizzante per il diportista; è pertanto auspicabile che l’Agenzia delle Entrate torni sull’argomento per un finale e definitivo chiarimento che permetta sia agli operatori e soprattutto ai diportisti certezze sui metodi di calcolo che hanno poi diretto collegamento con le informazioni da inserire nel modello Dichiarativo ( cosiddetta “dichiarazione nautica” )  .

[1] per utilizzo della imbarcazione da diporto nell’ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s’intendono le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici

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