Esente dall’Iva all’importazione il trasferimento nella UE dello yacht per i nuovi residenti
La risposta n. 105/2026 dell’Agenzia delle Entrate riconosce l’efficacia diretta della Direttiva 2009/132/CE e chiarisce i requisiti relativi a disponibilità, utilizzo e detenzione del bene nei casi di cambio di residenza da Paesi extra europei

Contributo a cura di
Andrea Barabino (Moores Rowland Partners) e Andrea Rottoli (Maisto e Associati)
Con la recente risposta n. 105 ad un’istanza di interpello pubblicata il 25 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al ricorrere di determinate condizioni, una persona fisica che intende trasferire, o ha trasferito, la propria residenza da un paese extra UE and un paese membro dell’Unione, può beneficiare dell’esenzione dall’Iva all’importazione sulla propria unità da diporto. L’Amministrazione finanziaria ha infatti riconosciuto l’efficacia diretta della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, pur in assenza nell’ordinamento interno di una specifica norma di recepimento. L’Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione sulla base dei consolidati principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito all’efficacia diretta.
In particolare, nella sentenza del 12 luglio 1990, causa C-188/89, la Corte aveva infatti affermato che, qualora uno Stato membro non abbia adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per dare attuazione ad una direttiva, le disposizioni della stessa possono essere direttamente applicate quando risultino sufficientemente chiare, precise e incondizionate. In tali circostanze, infatti, la direttiva è idonea a conferire ai singoli diritti soggettivi che possono essere fatti valere nei confronti dello Stato e delle sue Amministrazioni. Ne consegue che, come in questo caso, anche in assenza di una specifica norma interna di recepimento, il contribuente può legittimamente invocare il regime di esenzione previsto dalla normativa unionale qualora ne ricorrano tutti i presupposti sostanziali richiesti.
Ebbene, l’art. 4 della Direttiva 2009/132/CE consente ad una persona fisica che trasferisce la propria residenza da un paese extra UE ad un paese membro dell’Unione, di beneficiare dell’esenzione dall’Iva all’importazione sui propri beni personali destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della nuova residenza normale. Tale esenzione dall’Iva all’importazione trova peraltro il proprio fondamento nella stessa Direttiva Iva (2006/112/CE) che all’articolo 143 stabilisce che sono esenti dall’imposta le importazioni di beni effettuate nell’ambito del regime comunitario previsto per i beni personali trasferiti al seguito di persone fisiche che trasferiscono la propria residenza normale nel territorio dell’Unione europea.
Secondo l’art. 4 citato, la condizione per poter beneficiare di tale esenzione, è che i beni trasferiti siano stati effettivamente posseduti dal soggetto che trasferisce la propria residenza nella UE ed effettivamente utilizzati da quest’ultimo nel luogo della propria precedente residenza abituale per un periodo non inferiore a sei mesi antecedenti alla data del trasferimento della residenza. Tale requisito è finalizzato a dimostrare che il bene abbia fatto parte del patrimonio personale del soggetto prima del suo trasferimento e che quindi non sia stato acquisito esclusivamente al fine di beneficiare del regime agevolativo.
Aderendo ai principi sanciti dalla sentenza di Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 marzo 2005, causa C-170/03, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello in esame ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito al requisito del “possesso”, precisando che tale nozione non deve essere necessariamente intesa in senso strettamente formale o civilistico. In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, il principio della disponibilità economica del bene, intesa come effettivo potere di utilizzo e controllo dello stesso, può considerarsi soddisfatto anche qualora l’unità da diporto non risulti formalmente intestata alla persona fisica che trasferisce la residenza. Tale condizione può infatti essere integrata anche nei casi in cui l’unità da diporto sia stata giuridicamente detenuta tramite un veicolo societario o altro ente, purché sia dimostrabile che la persona fisica interessata ne abbia avuto la concreta ed esclusiva disponibilità economica e funzionale richiesto dalla norma.
Per quanto riguarda il requisito del luogo di utilizzo nel periodo di osservazione, l’Ufficio ha affermato che il fatto che la registrazione dell’unità da diporto fossa in un paese diverso da quello di residenza (nel caso trattato nella risposta ad interpello l’unità era registrata nell’Isola di Man, mentre il contribuente era stato residente nel Regno Unito) non osta di per sé al riconoscimento dell’esenzione. Allo stesso modo sempre l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso di una unità da diporto, l’utilizzo della stessa in paesi terzi, diversi da quello della precedente residenza, non osta al riconoscimento dell’esenzione poiché rientrerebbe fra i “casi particolari” fatti salvi dalla lettera della norma.
Ciò che sembra quindi emergere dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate è che, stante la peculiarità di un bene come un’unità da diporto, nella verifica del presupposto del luogo di utilizzo nel periodo di osservazione, non si dovrà dare rilievo unicamente ad elementi formali, ma ancor più che in altri casi dovrà invece essere compiuta una valutazione che non svilisca la ratio della norma che intende assicurare che il bene importato debba a tutti gli effetti essere considerato parte della sfera personale del soggetto che trasferisce la propria residenza nella UE.
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