Aumenti retroattivi sui canoni demaniali: Assomarinas vince ancora al Tar del Lazio
Bloccati i rincari del triennio 2023-2025, aperta la strada ai rimborsi per i concessionari e rinvio della decorrenza dei nuovi indici al 2026

I giudici amministrativi annullano i decreti ministeriali per il triennio 2023-2025 e riconoscono il diritto al rimborso per i concessionari che hanno versato le maggiorazioni. I nuovi indici saranno applicabili solo a partire dal 2026.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso da Assomarinas e curato dall’avvocato Rodolfo Barsi, annullando i decreti ministeriali relativi all’adeguamento Istat dei canoni demaniali per le annualità 2023, 2024 e 2025. La sentenza, spiega l’associazione, ha confermato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dell’incremento del venticinque per cento sui canoni, giudicando non conforme la metodologia di calcolo utilizzata dall’amministrazione, che si basava su un indice illegittimamente mediato.
Il pronunciamento del Tar stabilisce in modo chiaro che i nuovi parametri tariffari potranno essere applicati esclusivamente a partire dal 2026, escludendo qualsiasi retroattività precedentemente sostenuta dall’autorità pubblica. L’aumento del canone introdotto nel 2023 viene quindi dichiarato privo di validità giuridica, e viene riconosciuto contestualmente il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza a tutti i concessionari che avevano corrisposto gli importi maggiorati.
La sentenza rappresenta la seconda affermazione favorevole ottenuta da Assomarinas davanti al tribunale amministrativo laziale su questo specifico tema, e conferma la posizione dell’associazione a tutela degli operatori del comparto della portualità turistica nazionale. Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, ha dichiarato nell’occasione che la sentenza rappresenta “un risultato di straordinaria importanza non soltanto per i nostri associati, ma per tutti i concessionari demaniali italiani. Il principio affermato dal Tar restituisce certezza giuridica e pone fine a un’applicazione retroattiva ritenuta illegittima. Il Ministero non potrà che adeguarsi alla decisione del giudice amministrativo e prenderne atto.”
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