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Art. 26-ter, Signorelli (Udicer): “Occorre distinguere tra dibattito e dato giuridico”

Il presidente dell’ente tecnico interviene sul dibattito nato attorno alla nuova norma del Codice della Nautica, distinguendo tra valutazioni e la sua concreta applicazione

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
25 Giugno 2026
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Contributo a cura di Cap. Christian Signorelli *

* esperto di normativa nautica e presidente Udicer

 

La recente introduzione dell’art. 26-ter nel Codice della Nautica da Diporto ha suscitato un acceso dibattito nel settore nautico. La nuova disposizione, entrata in vigore il 10 maggio 2026, ha stabilito che le unità da diporto battenti bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani o società  aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia,  che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, devono dimostrare l’idoneità alla navigabilità dell’unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, devono sottoporre l’imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato italiano per ottenere un attestato di assenza di potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione dell’unità. La norma ha generato numerosi commenti, interpretazioni e prese di posizione da parte di operatori, associazioni e professionisti del settore, dando origine ad un confronto particolarmente vivace.

Per quanto ci riguarda, occorre distinguere tra il dibattito che si è sviluppato nel settore e il dato giuridico. Sotto il profilo normativo non ravvisiamo particolari incertezze. L’art. 26-ter è una disposizione vigente dal 10 maggio 2026 ed è pienamente efficace. Il legislatore non ha subordinato la sua applicazione all’adozione di decreti attuativi, regolamenti o circolari interpretative. Pertanto la norma è oggi operativa e va applicata per quello che prevede. Diverso è il discorso relativo alle numerose prese di posizione, interpretazioni, commenti e critiche provenienti da diversi fronti. Si tratta di reazioni in parte comprensibili, perché la norma introduce un adempimento inatteso per molti diportisti e destinato ad incidere su una platea particolarmente ampia di interessati. Ho letto che molti ritengono che la norma possa presentare profili di criticità sotto il profilo costituzionale o ipotizzano possibili, quasi certe ed imminenti, valutazioni da parte delle istituzioni europee. Si tratta tuttavia di questioni che, ove fondate, dovranno essere affrontate e risolte nelle sedi competenti. Noi, come operatori tecnici, non siamo chiamati a valutare la legittimità della norma, ma ad applicarla. Qualora in futuro dovessero intervenire modifiche legislative o indicazioni delle Autorità competenti, ne prenderemo atto adeguandoci.

Come Udicer abbiamo ritenuto doveroso concentrarci sull’applicazione concreta della norma, predisponendo procedure, documentazione e criteri operativi coerenti con il dettato legislativo, con l’obiettivo di fornire, senza ulteriori rinvii, una risposta concreta a quei cittadini che intendono utilizzare la propria unità nel pieno rispetto della legge e senza esporsi a possibili contestazioni o problematiche connesse alla mancata regolarizzazione della propria posizione. Allo stesso tempo, a coloro che non abbiano particolari esigenze operative o di utilizzo dell’unità e preferiscano attendere eventuali futuri chiarimenti o sviluppi del quadro applicativo, suggeriamo serenamente di valutare tale possibilità. Il nostro compito non è convincere qualcuno a richiedere l’accertamento, ma mettere a disposizione un percorso tecnico per chi ritenga di dovervi ricorrere sulla base della normativa vigente.

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