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Nuove procedure per lavori su unità da diporto extra Ue effettuati in Italia con meno garanzie

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare 20/2022 ha emanato nuove regole operative per l’introduzione nelle acque comunitarie di yacht con bandiera extra Ue da sottoporre a lavorazioni e refitting presso cantieri italiani

di Redazione SUPER YACHT 24
31 Maggio 2022
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Confindustria Nautica con una nota ha fatto sapere che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 20/2022 del 27 maggio 2022 appena pubblicata, ha emanato nuove procedure operative per l’introduzione nelle acque comunitarie di unità da diporto con bandiera extra Ue da sottoporre a lavorazioni e refitting presso cantieri italiani: esenzione dalle garanzie fideiussorie e dall’imposizione Iva, per le manutenzioni effettuate in regime di Ammissione Temporanea; riduzione delle garanzie doganali fino al 100% per i cantieri autorizzati Aeo per le lavorazioni effettate in regime di Perfezionamento attivo; procedura  unica a copertura di tutte le lavorazioni previste. Queste le principali novità.

Una boccata di ossigeno che arriva in via sperimentale per il solo settore della nautica da diporto, in attesa dell’estensione ad altri comparti industriali.

“La Circolare, frutto del proficuo lavoro di confronto svolto dall’Agenzia delle Dogane con Confindustria Nautica, tiene conto delle esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulla cantieristica e restituisce – a legislazione vigente – competitività internazionale alle nostre imprese” commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Ringrazio il Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, e tutto il suo staff per il lavoro svolto e la sensibilità dimostrata. Confido – conclude Cecchi – che il legislatore mostri la medesima attenzione, allineando compiutamente la normativa interna a quella dei Paesi europei nostri competitor”.

Di seguito le principali novità.

 

Ammissione temporanea 

L’unità iscritta in un registro estero, di proprietà di un soggetto stabilito al di fuori dell’Unione europea, può essere sottoposta a riparazione e a operazioni di manutenzione e finalizzate alla sua conservazione. Lo svolgimento delle attività di riparazione e manutenzione non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria sulle obbligazioni doganali, che è invece dovuta ricorrendo al regime di Perfezionamento attivo.

Rientrano nell’Ammissione temporanea i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi. “A titolo esemplificativo, i lavori di manutenzione dello scafo, compresi le carene e i ponti (quindi trattamenti, verniciatura, lucidatura e wrapping,  falegnameria); manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine la manutenzione e riparazione di interni”.

L’armatore che richiede l’attività di manutenzione in regime di Ammissione temporanea deve dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali attraverso la presentazione all’ufficio doganale del modulo 71-01 del Regolamento UE 2446/2015.

Il cantiere deve poi annotare nelle proprie scritture contabili le informazioni relative alle unità, le date di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti.

Fiscalità

In relazione al trattamento ai fini IVA delle prestazioni per lavorazioni svolte in regime di Ammissione temporanea, è precisato nella Circolare che le attività di manutenzione sopra indicate rientrano fra i casi di non imponibilità previsti dall’art. 9, primo comma n. 9, del D.P.R. n. 633/72.

Durata del regime

Viene anche ribadito che, poichè il regime di Ammissione temporanea fa capo all’armatore, mentre l’eventuale apertura di un regime di Perfezionamento attivo fa capo al cantiere, i termini di 18 mesi di durata massima del primo vengono sospesi in caso di apertura del secondo per lavori di refitting e fino alla loro conclusione.

Perfezionamento attivo

Per le operazioni che comportano interventi strutturali e apportano delle migliorie di carattere sostanziale all’unità è necessario utilizzare il regime di Perfezionamento attivo, a titolo esemplificativo per:

– la variazione della compartimentazione interna della nave

– le modifiche dello scafo

– l’allungamento della carena o dei ponti

– la sostituzione integrale degli apparati motori

– il rifacimento degli interni dell’imbarcazione.

E’ prevista un’autorizzazione globale per tutte le operazioni, autorizzata con il sistema CDMS (Customs Decision Management System), riportando le  lavorazioni da svolgere ed eventuali ulteriori operatori, diversi dal cantiere titolare dell’autorizzazione. In tal modo il trasferimento di parti e pezzi verso terzi potrà avvenire senza formalità doganali. L’autorizzazione può essere modificata.

Resta ferma la possibilità di autorizzare il regime di Perfezionamento attivo sulla base della presentazione di una singola dichiarazione doganale per una singola lavorazione, tuttavia in questo caso non si applicano le riduzioni previste dalla Circolare per l’importo delle garanzie.

Riduzione dell’importo delle garanzie

In presenza di autorizzazione CDMS possono essere accordate riduzioni pari al 30% o al 50% dell’importo della garanzia relativa all’IVA, prevista dalle norme, mentre in presenza di un operatore autorizzato AEO l’ufficio competente può concedere un esonero delle garanzie fino al 100%.

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