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Regime di ammissione temporanea: i giudici del riesame riaffermano il valore probatorio dell’AIS per il vincolo e l’appuramento del regime

Il dissequestro di uno yacht conferma che, ai fini dell’ammissione temporanea, l’uscita in acque internazionali dimostrata dal sistema AIS è sufficiente ad appurare il regime doganale

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
13 Luglio 2026
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Moores Rowland Partner

Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Ezio Vannucci e Andrea Barabino (Moores Rowland Partner) – Gianfranco Puopolo (PG Legal)

 

Il caso trae origine dal recente sequestro, disposto nel mese di maggio, di una unità da diporto battente bandiera UK che si trovava in un cantiere italiano per eseguire alcuni lavori di manutenzione.  L’agenzia delle Dogane, nel corso di un controllo presso il cantiere, aveva contestato che l’unità si sarebbe trovata ininterrottamente nel territorio doganale UE da più di 18 mesi, e quindi ben oltre il termine massimo di appuramento del regime di ammissione temporanea che consente ad una unità extra UE di navigare e sostare in acque e porti unionali senza la necessità di essere importata a titolo definitivo in esenzione dal pagamento di diritti di confine tra cui l’Iva. Lo yacht, che era stato in origine esportato dalla Francia nell’estate del 2024, era arrivato in Italia, dopo essere partito dalla Spagna, l’anno successivo dove si trovava ancora a maggio 2026. L’Amministrazione doganale, accertato che l’unità nel corso dei 18 mesi precedenti alla data della verifica non aveva raggiunto porti extra comunitari, ha richiesto all’Autorità giudiziaria il sequestro contestando altresì il mancato assolvimento dell’Iva all’importazione oltre alla contestazione del reato di contrabbando nei confronti dell’armatore.

Tuttavia tale ricostruzione non teneva in debita considerazione che ai fini del vincolo e dell’appuramento al regime doganale di ammissione temporanea la giurisprudenza più recente oggi ritiene che sia sufficiente l’uscita dalle acque comunitarie comprovata dal sistema Ais, senza che sia richiesto l’arrivo in un porto extra UE. In sede di riesame del provvedimento di sequestro, l’armatore, assistito da un collegio difensivo composto dagli avvocatiti Gianfranco Puopolo (Partner), Gaia Parisi e Carlo Selis di PG LEGAL, insieme ai dottori Ezio Vannucci e Andrea Barabino di MOORES ROWLAND PARTNERS, ha ottenuto il dissequestro dell’unità dimostrando che, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, il termine di appuramento per l’ammissione temporanea non era spirato ma che anzi era ancora validamente in essere.

I Giudici del riesame infatti, accogliendo la tesi della difesa, hanno rilevato che sebbene l’unità non avesse toccato porti extra UE, si trovava in navigazione in acque internazionali poco prima di giungere in Italia, circa 12 mesi prima del sequestro, e questo bastava ad escludere che il regime di ammissione temporanea potesse essere stato violato. L’ordinanza che ha disposto il dissequestro chiarisce infatti che l’uscita dal territorio doganale dell’Unione determina l’appuramento del regime e che, ai fini del nuovo decorso del termine, rileva il successivo reingresso nel territorio unionale. Inoltre osservano i Giudici che, non può quindi ritenersi necessario, in assenza di una specifica previsione normativa, che uno yacht approdi in un porto extra UE, essendo sufficiente che questo oltrepassi il limite esterno delle acque territoriali dell’Unione raggiungendo le acque internazionali.

Peraltro, anche la più recente prassi dell’Agenzia delle Dogane (circolare n. 11 del 2026), nel fornire chiarimenti applicativi sul regime di ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto, riconosce che l’appuramento del regime può essere provato anche mediante sistemi di rilevazione satellitare dell’arrivo della nave in acque internazionali, attraverso il sistema Ais, oltre che mediante la dimostrazione dell’arrivo in un porto terzo. Tale ultima pronuncia si pone del resto in perfetta continuità con la recente sentenza n. 200/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, secondo cui, in tema di ammissione temporanea di unità da diporto, l’ingresso in acque internazionali e la conseguente uscita dal territorio doganale dell’Unione sono sufficienti a interrompere il periodo di permanenza rilevante ai fini dell’appuramento, senza che sia richiesto l’ingresso nelle acque territoriali di uno Stato terzo o l’approdo in un porto extra unionale.

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