AssoYacht: “Chiarezza è fatta sull’armatore come sostituto d’imposta nei confronti dell’equipaggio”
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate una persona fisica che non esercita attività d’impresa, arte o professione, non rientra tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta, nemmeno su base volontaria

La risposta recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito presentato da AssoYacht (Associazione Armatori del Diporto) in merito alla possibilità per un armatore persona fisica non imprenditore di agire come sostituto d’imposta nei confronti dell’equipaggio, ha innescato un vivace dibattito tra operatori del settore nautico, fiscalisti e agenzie marittime. La stessa Assoyacht a SUPER YACHT 24 sottolinea che il tema, delicato e concreto, tocca una prassi operativa molto diffusa nel mondo del diporto privato: la gestione dei contratti di lavoro a bordo e in particolare l’applicazione della cosiddetta ‘paga netta’.
In sintesi, in assenza di ritenuta alla fonte, ogni importo versato al marittimo viene tassato in capo a quest’ultimo, e qualsiasi ‘integrazione’ da parte dell’armatore per coprire il carico fiscale costituisce a sua volta reddito. Si crea così un circolo vizioso dove il datore di lavoro, pur volendo garantire una retribuzione netta, si trova a inseguire un ‘lordo crescente’ senza soluzione.
Tra le agenzie marittime, però, questa materia è stata gestita finora in maniera frammentata e contraddittoria. “Negli ultimi anni, per gestire tale criticità operativa, molte agenzie marittime avevano iniziato a gestire le assunzioni di bordo su unità private come se l’armatore persona fisica fosse sostituto d’imposta, operando ritenute e agendo da sostituto” spiega l’associazione presieduta dall’avv. Michael Tirrito. “Altre, più prudentemente, applicavano la normativa in modo formale, rifiutando qualsiasi forma di trattenuta in capo all’armatore persona fisica. Questa disomogeneità applicativa ha generato confusione e incertezza nel mercato, oltre a potenziali esposizioni fiscali per gli stessi armatori. Dalle segnalazioni ricevute da AssoYacht e arrivate dai propri armatori privati, nonché da numerose agenzie marittime (prima tra tutte l’agenzia De Felice), si è generata la necessità di ricevere una volta per tutte un chiarimento attuale e puntuale da parte della Direzione Centrale”.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate – come si evince appunto dalla risposta – è stata rigidamente negativa: un armatore persona fisica che non esercita attività d’impresa, arte o professione, non rientra tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta, nemmeno su base volontaria. La normativa vigente – in particolare l’art. 23 del DPR 600/1973 – non prevede una facoltà generalizzata, ma un elenco tassativo di soggetti abilitati a operare la ritenuta alla fonte.
“Di conseguenza, il chiarimento offerto dall’Agenzia chiude la porta a ogni possibile interpretazione estensiva” secondo Assoyacht, secondo cui la risposta dell’amministrazione ha il merito di uniformare l’approccio operativo e mettere un punto fermo su una questione che stava generando incertezza e pratiche difformi. “L’obiettivo principale era ottenere un chiarimento ufficiale per tutelare armatori, agenzie marittime e lavoratori del comparto. Pur comprendendo pienamente le ragioni che hanno portato molti operatori a trovare una soluzione ‘sbagliata’ a un problema concreto, non si può che rilevare come ogni risposta alternativa e difforme da quanto rappresentato dall’Agenzia, debba passare necessariamente da una modifica legislativa e non si possa solo basare su una interpretazione estensiva di quanto ad oggi in vigore”. AssoYacht in conclusione rivolge infine “un ringraziamento al dott. Ezio Vannucci e al dott. Andrea Barabino per aver dato ampia visibilità alla questione con il proprio articolo apparso su SUPER YACHT 24, contribuendo al dibattito e alla diffusione di un tema tanto tecnico quanto centrale per la vita operativa a bordo”.
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