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L’Agenzia delle Entrate esclude che l’armatore, persona fisica, possa agire da sostituto d’imposta

In particolare il quesito riguardava la possibilità di operare le ritenute a titolo d’acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti (equipaggio)

di Nicola Capuzzo
18 Luglio 2025
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Confindustria nautica – prue – yacht

Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Contributo a cura del Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino

Sollecitata dalla richiesta di chiarimenti da parte di un’associazione di settore, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità che un armatore, persona fisica, possa agire quale sostituto d’imposta in favore del proprio equipaggio.

In particolare il quesito rivolto all’Amministrazione riguardava la possibilità per un armatore persona fisica, e che agisce al di fuori dell’attività di impresa commerciale, di esercitare in via opzionale e facoltativa la funzione di sostituto d’imposta ex art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, operando cioè le ritenute a titolo d’acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti (equipaggio).

Ebbene, con la recente risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 10/2025 pubblicata il 15 luglio 2025, l’Amministrazione finanziaria ha espressamente escluso tale ipotesi, chiarendo che neppure in via opzionale una persona fisica può rivestire la qualifica di sostituto d’imposta nel caso in cui agisca al di fuori di un’attività di impresa o professionale.

Ad avviso dell’Amministrazione infatti la Legge, nel regolare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, fornisce una elencazione dei soggetti che possono rivestire il ruolo di sostituto d’imposta, che deve intendersi tassativa.

Questo elenco include le società di persone, quelle di capitali ma anche altri enti e associazioni. Mentre per quanto riguarda le persone fisiche, il fenomeno della sostituzione d’imposta è limitato a quanti esercitano imprese commerciali, agricole ed alle persone fisiche che esercitano arti e professioni avvalendosi di altri lavoratori alle proprie dipendenze. Tutti questi soggetti devono quindi operare all’atto del pagamento dei compensi ai propri lavoratori dipendenti una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Per l’Ufficio tale lettura restrittiva risulta inoltre coerente con la stessa definizione della figura del sostituto di imposta recata dalla Legge (art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973), che descrive la figura del sostituto d’imposta come “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.

Stante la tassatività dell’elencazione recata dalla legge, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che l’armatore persona fisica, che agisce al di fuori dell’attività d’impresa, non può legittimamente operare neppure in via facoltative quale sostituto d’imposta.

Il chiarimento assume rilievo poiché questo significa che per quanto riguarda i marittimi imbarcati alle dipendenze di un armatore persona fisica, gli obblighi fiscali, tanto dichiarativi quanto di versamento, ricadono sempre e unicamente sui marittimi stessi.

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