Regime di ammissione temporanea: evoluzione normativa del contrabbando
L’avv. Marco Paggini, partner dello Studio Legale Vaudo Paggini & C., analizza un tema cruciale per il settore dello yachting internazionale: le conseguenze fiscali e penali legate al superamento dei termini di permanenza delle unità extra-UE in acque comunitarie
Questo servizio è stato pubblicato in anteprima nel numero 4-2025 del supplemento Yacht Upstream disponibile a questo link
Attraverso un recente caso concreto, l’avvocato Marco Paggini evidenzia come la giurisprudenza e le ultime pronunce della Corte Costituzionale abbiano inciso sulla disciplina del contrabbando, ridisegnando l’equilibrio tra obblighi tributari, sanzioni pecuniarie e confisca dei beni, con significative ricadute operative per armatori e operatori del comparto.
Una delle situazioni giuridiche ricorrenti sulle scrivanie di un marittimista è l’annosa problematica derivante dal superamento del termine di 18 mesi di permanenza di uno Yacht battente bandiera extracomunitaria all’interno delle acque comunitarie. Ai sensi dell’art. 250 del Reg UE 952/2013 (CDU) uno Yacht battente bandiera di uno Stato extra-comunitario può infatti navigare e/o sostare nelle acque territoriali italiane e dell’Unione Europea invocando il regime doganale di “ammissione temporanea”, che consente l’utilizzo temporaneo nel territorio dell’UE, in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione e dell’Iva.
Nel caso di specie il tender di uno yacht di un cliente veniva sottoposto a sequestro preventivo ad opera della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’armatore veniva contestata la violazione dell’art. 78 I comma lett. a) del D. Lgs. 141/2024 avendo il tender stazionato nel territorio comunitario per un periodo superiore a quello di 18 mesi consentito dal regime di ammissione temporanea, e in particolare dalla data di immatricolazione 31.05.2022, e veniva specificato che:
- L’unico diritto di confine non corrisposto sarebbe l’Iva (così qualificata dall’art. 27 D. Lgs. 141/2024) in quanto per la voce tariffaria doganale corrispondente al natante a motore non sono dovuti dazi all’importazione.
- L’importo dell’Iva sarebbe pari ad € 55.000 e comunque non superiore ad € 100.000, sulla base di una stima del bene da parte della PG pari ad € 250.000 Iva inclusa.
Il sequestro veniva convalidato dal G.I.P. del Tribunale competente con decreto del 13.06.2025 ritenendo ravvisabile il reato di cui all’art. 78 I comma lett. a) nella forma aggraVata di cui all’art. 88 II comma lett. e) D. Lgs. 141/2024 (vale a dire quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti sia superiore ad € 100.000), discostandosi dalla qualificazione operata nel verbale di sequestro. Nelle ipotesi di contrabbando (sia esso amministrativo o penale) l’Iva all’importazione sul valore dello yacht è dovuta oltre ad una sanzione commisurata al tributo dovuto. La disciplina normativa prevede inoltre che in caso di contrabbando sia obbligatoria la “confisca” del mezzo di trasporto, misura che quindi si aggiunge alla riscossione dell’Iva e alle sanzioni pecuniarie di cui si è detto. Tale confisca tuttavia, a differenza dei dazi doganali, non estingue l’obbligazione tributaria ma si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria e si determina così un cumulo sanzionatorio che non ha eguali rispetto all’Iva interna ed anche ai dazi (per i quali l’art. 124 del Reg. 952/2013 prevede l’estinzione quando le merci vengano confiscate).
Nelle more del sequestro la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 93/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui nello stabilire che in tema di Iva all’importazione “Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine” non esclude che le cose che costituiscono oggetto della violazione siano confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi.
Tale principio è stato espresso in ragione del fatto che la misura della confisca (seppur disposta ex art. 301 del Tuld nel caso sottoposto alla Corte) è stata ritenuta una misura eccessivamente punitiva e contrastante sia con l’art. 3 Cost., sia con l’art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. A tale proposito è utile ricordare che, analogamente a quanto previsto oggi dall’art. 94 del D.Lgs. n. 141 del 2024, l’art. 301 del Tuld (D.P.R. n. 43 del 1973) vigente ratione temporis prevedeva, al suo primo comma che “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”.
Come chiarito dai Giudici della Consulta l’Iva, a prescindere dalla definizione datane di diritto di confine dal D. Lgs. 141/2024, non è un dazio all’importazione e deve quindi essere equiparata all’Iva interna. Ed è proprio in relazione a quest’ultima che i Giudici hanno rileVato una vistosa sproporzione sotto il profilo del trattamento sanzionatorio: per l’IVA interna la confisca è prevista solo nel caso in cui la condotta costituisca reato (art. 12 bis comma 2 D. Lgs. 74/2000), mentre per l’Iva all’importazione la misura ablatoria è sempre ordinata ex art. 94 del D.Lgs. n. 141 del 2024 (rectius dell’art. 301 del Tuld).
La misura della confisca rappresentava pertanto una sproporzione – nell’ipotesi di contrabbando amministrativo – in quanto andava a cumularsi con l’adempimento dell’Iva e delle relative sanzioni. A seguito della decisione della Consulta il legislatore ha avviato un processo di riforma normativa per equilibrare i principi sanzionatori in tema di importazioni conformi alla decisione della Corte Costituzionale ed in data 14 Luglio il Consiglio dei Ministri ha approVato uno schema di decreto correttivo che escluderebbe la confisca nelle ipotesi di contrabbando amministrativo laddove siano versati i diritti doganali e le sanzioni previste.
Ebbene nel caso di specie, in conseguenza di tale evoluzione normativa la Procura della Repubblica ha dapprima derubricato il reato ritenendolo un ipotesi di contrabbando amministrativo e poi ha escluso alla luce dell’intervenuta decisione della Consulta l’ipotesi della confisca, di fatto aderendo alla tesi dell’armatore di adempiere al versamento dell’Iva sulla base di un valore congruo accertato da un perito oltre al versamento di una sanzione in misura ridotta sulla base del ravvedimento operoso. Infatti riqualificata come infrazione amministrativa, la fattispecie risultava estinguibile mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997. Più in particolare, si ritiene che possa essere estinta con il versamento del tributo IVA della sanzione minima prevista dall’art. 96 comma I del D.Lgs. n. 141 del 2024 ridotta ad un quinto ai sensi del comma I lettera b-quater dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997.
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