Nasce l’anagrafe nazionale (e digitale) delle patenti nautiche
L’avv. Falsetta analizza la novità spiegando che il registro sarà “completamente informatizzato” e distinto in cinque sezioni

Contributo a cura di avv. Giacomo Falsetta *
* LCA studio legale
Con decreto n. 67 dell’11 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica) ha adottato il regolamento (il “Regolamento”) che stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche (“ANPN”), istituita con l’introduzione dell’art. 39bis del d.lgsl. n. 171/2005 (il “Codice della nautica da diporto”).
Il Regolamento prevede che l’ANPN sarà “completamente informatizzata” e distinta nelle seguenti cinque sezioni:
- la “sezione anagrafica”, che conterrà i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale -ove previsto-, luogo e data di nascita, nazionalità e residenza) dei titolari delle patenti nautiche;
- la “sezione patenti” ove verranno inseriti, per ciascun titolare, i dati relativi alle singole patenti nautiche (inclusi quelli relativi a: rilascio, rinnovo, eventuale sospensione o revoca, eventuale revisione, duplicato);
- la “sezione prescrizioni e limitazioni”, che conterrà le prescrizioni e le limitazioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis, del Codice della nautica da diporto (ovvero quelle disposte per ragioni mediche o di natura operativa);
- la “sezione violazioni”, ove verranno indicati i dati relativi alle violazioni di norme da parte del titolare che comportino l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie.
- la “sezione sinistri marittimi”, che conterrà i dati relativi ai sinistri in cui sia stato coinvolto, con addebito di responsabilità, il titolare della patente nautica, ai quali abbia fatto seguito l’irrogazione di sanzione amministrativa accessoria oppure l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato.
Particolare attenzione viene dedicata all’inserimento ed al trattamento dei dati, che saranno comunicati in via telematica al Centro elaborazione dati (“CED”), nell’ambito delle rispettive competenze, da: a) Capitanerie di porto; b) Uffici circondariali marittimi; c) Uffici della motorizzazione civile; d) gli “organi accertatori” di cui art. 39-bis, co. 4, let. b) e c) del Codice della nautica da diporto (gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo delle Capitanerie di Porto, agli ufficiali di pubblica sicurezza) e le altre autorità competenti indicate nel Regolamento.
In particolare, per le patenti nautiche rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto, i dati verranno inseriti “in modalità dinamica”, cioè in occasione di specifici eventi come:
- rinnovi, richieste di duplicato, sospensioni, revoche o revisioni, da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi, Uffici della motorizzazione civile che hanno rilasciato la patente oggetto di annotazione;
- accertamenti per violazioni o sinistri, da organi accertatori, autorità competenti e Capitanerie di porto. In questo caso, i dati verranno comunicati agli uffici che hanno rilasciato la patente nautica su cui deve eseguirsi l’annotazione, che provvederà alla successiva trasmissione al CED.
Per le patenti già migrate nell’ANPN, i dati saranno inseriti direttamente dagli enti preposti, in base alle rispettive attribuzioni.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per “finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione degli illeciti compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre amministrazioni”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare dei dati, potrà trattarli esclusivamente per motivi di interesse pubblico rilevante, come specificato all’art. 2-sexies, comma 2, lett. l) del d.lgs. 196/2003, con riferimento ad attività ispettive e di controllo.
L’accesso ai dati, in ogni caso, sarà regolato e consentito solo alle autorità pubbliche individuate dal Regolamento.
Il Decreto entrerà in vigore decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.
L’adozione dell’ANPN segna un passaggio decisivo nella digitalizzazione delle banche dati pubbliche del settore nautico, portando benefici concreti in termini di efficienza operativa, trasparenza e sicurezza della navigazione.
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Giacomo Falsetta