Le agevolazioni in tema di IVA relative all’evento America’s Cup Napoli‑2027
L’analisi di Moores Rowland Partners sulle nuove misure di rimborso dell’imposta per gli operatori esteri coinvolti nell’evento
Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners
Contributo a cura di Ezio Vannucci e Andrea Barabino
L’articolo 3 del D.L. n. 108 del 2026 contiene una importante agevolazione per gli operatori esteri che sono coinvolti nell’organizzazione della prossima edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027.
La norma costituisce una significativa innovazione nel sistema dei rimborsi IVA, poiché amplia la platea dei soggetti che possono accedere al rimborso previsto dall’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di favorire la partecipazione di operatori economici internazionali all’evento sportivo senza aggravi in ordine all’imposta sul valore aggiunto su beni e servizi che tali operatori esteri acquisteranno in Italia.
La nuova norma permette il rimborso dell’IVA assolta in Italia anche a soggetti stabiliti al di fuori della UE che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che non dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, anche in assenza di accordi di reciprocità. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alla disciplina ordinaria, che limita generalmente tale possibilità ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.
Il rimborso riguarda esclusivamente l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio italiano e strettamente necessari per la realizzazione delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi connesse all’America’s Cup. Pertanto, il beneficio fiscale è limitato alle operazioni che presentano un collegamento diretto con l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo, evitando un utilizzo generalizzato dell’agevolazione.
Per ottenere il rimborso dovranno comunque essere rispettate le condizioni ordinariamente previste dalla disciplina IVA e cioè l’imposta deve essere detraibile inoltre, e il rimborso non può riguardare soggetti che hanno effettuato in Italia operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario o quelle disciplinate dall’articolo 74-septies del Decreto IVA.
La disciplina rinvia inoltre alle disposizioni dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 per quanto riguarda le modalità operative del rimborso. Trovano quindi applicazione le norme relative all’ufficio competente a ricevere le domande, ai termini entro cui devono essere effettuati i rimborsi, agli interessi eventualmente spettanti ai richiedenti, nonché alle procedure di diniego. In questo modo il legislatore garantisce un coordinamento tra la disciplina speciale prevista per l’America’s Cup e il sistema generale dei rimborsi IVA.
Questa scelta rappresenta una deroga significativa rispetto al quadro normativo europeo poiché potrebbe collocarsi oltre i limiti previsti dall’articolo 171 della Direttiva 2006/112/CE, che disciplina il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti nello Stato membro in cui l’imposta è stata assolta.
La direttiva europea prevede infatti che il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti fuori dall’Unione europea avvenga secondo le modalità stabilite dalla Direttiva 86/560/CEE, la quale disciplina i rapporti con i Paesi terzi e consente agli Stati membri di subordinare il rimborso anche al principio di reciprocità. Di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore italiano costituisce un’innovazione rilevante e potrebbe richiedere un coordinamento con il diritto dell’Unione europea per evitare possibili criticità interpretative o procedurali.
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