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Non imponibili in Italia i redditi dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera

L’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione fiscale per personale italiano operante oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi a bordo di unità registrate fuori territorio nazionale

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
29 Gennaio 2026
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Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Contributo a cura del Dott. Andrea Barabino

L’Agenzia delle Entrate con la recentissima risposta ad interpello n. 10/2026, ha confermato che il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non è assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

Tale regola è sancita dall’art. 51 comma 8 bis del TUIR che, secondo la sua interpretazione autentica fornita dall’art. 5 comma 5 della L. 88/200, prevede che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera – per i quali ai sensi dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 5 comma 3 del D.L. 317/87 non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale – si deve escludere dalla base imponibile il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Sebbene il sistema tributario colleghi la pretesa impositiva sui redditi ovunque prodotti al presupposto della residenza fiscale nel territorio dello Stato (in linea generale per i soggetti residenti in Italia sono imponibili anche i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato), tale regola generale trova una deroga nell’art. 5 comma 5 della Legge n. 88 del 2001.

Quest’ultima norma prevede infatti che l’art. 51 comma 8 bis del TUIR si debba interpretare “nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi”.

Inoltre, con la Circolare n. 55 del 2002 l’Ufficio aveva già precisato a tale proposito che la non imponibilità in Italia di tali redditi trova applicazione “a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell’obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente”.

Muovendo da tale assunto l’Ufficio ha così oggi espressamente confermato che “in sostanza, dunque, per effetto delle disposizioni sopra citate, il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non è assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi”.

Nella risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate si è poi soffermata sul computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, ricordando che, ai fini dell’applicazione del comma 8 bis, il periodo da considerare non necessariamente deve essere continuativo. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d’imposta (sempre coincidente con l’anno solare, trattandosi di persone fisiche) occorrerà verificare il rispetto del requisito temporale, tenendo conto anche della presenza di uno o più contratti di lavoro che possono avere durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, comportano una permanenza all’estero del lavoratore maggiore di 183 giorni nell’arco dell’anno.

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