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Obbligo di monitoraggio fiscale per yacht battenti bandiera estera

Quadro RW, titolarità effettiva e valore dell’unità tra gli aspetti centrali degli obblighi dichiarativi per armatori italiani con imbarcazioni registrate all’estero, anche tramite società o leasing nautico

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
20 Maggio 2026
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Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Contributo a cura di Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino

 

Le recenti attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza, hanno ricordato quanto sia attuale, anche per il settore della nautica da diporto, il tema del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ovvero l’obbligo in capo a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici di dichiarare al fisco i beni e le attività detenute all’estero. In particolare, l’obbligo riguarda persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che, nel corso del periodo d’imposta, quindi anche per un solo giorno, detengono o sono titolari effettivi (ai fini della disciplina antiriciclaggio ex D.Lgs. 231 del 2007) di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio si estende anche al caso in cui gli investimenti esteri incluse le unità da diporto, pur essendo formalmente intestati ad una società commerciale residente (ipotesi di interposizione fittizia) o altre entità giuridiche diverse dalla società, siano effettuati con l’intento di occultare la reale titolarità dei beni all’estero, e siano pertanto riconducibili a persone fisiche.

I soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi* con l’indicazione degli investimenti e delle attività detenute all’estero indicandone anche il valore. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione gli strumenti finanziari detenuti all’estero, così come gli immobili situati all’estero o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza).

Ormai da diversi anni, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito (si veda in proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 23 dicembre 2013) che rientrano tra i beni soggetti agli obblighi di monitoraggio anche le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero ed iscritti nei pubblici registri esteri.

Questo significa che un armatore residente in Italia, proprietario di una unità da diporto battente bandiera estera, esempio Malta, anche per il tramite di una società semplice, avrà l’onere di indicare la disponibilità dell’unità da diporto nel quadro RW (sia della società semplice sia del socio) ai fini del monitoraggio fiscale indicandone altresì il valore.

Seppur non sia stato espressamente chiarito dall’Ufficio, si ritiene in via prudenziale che obblighi di monitoraggio sopra esposti sussistano anche se la disponibilità dell’unità da diporto sia assicurata da un contratto di locazione finanziaria (leasing nautico) in cui l’armatore interviene nella veste di “utilizzatore” nell’ambito di un leasing nautico di uno yacht battente bandiera estera.

Riguardo poi al valore da indicare in dichiarazione, le istruzioni al quadro RW specificano che per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, si deve “indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione)”.

In caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, la legge prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pari ad un importo minimo del 3%, fino ad un massimo del 15%, dell’ammontare del valore degli investimenti/asset non dichiarati. Laddove tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

 Inoltre, nel caso di asset detenuti in paesi a fiscalità privilegiata, si deve inoltre tenere presente che in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui si è detto, opera la presunzione (art. 12 co. 2 del D.L. 78 del 2009) che tali attività estere, salvala prova contraria, siano state costituite attraverso l’impiego di redditi sottratti a tassazione.

* Modello Redditi persone fisiche o Modello Redditi enti non commerciali per le società semplici.

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