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Dal 1° marzo 2026 scatta l’obbligo di ritenuta sulle provvigioni anche per raccomandatari e mediatori marittimi

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuovi adempimenti fiscali nei rapporti tra imprese del comparto marittimo, chiarendo soggetti coinvolti, esclusioni e aliquote applicabili, con impatto sui compensi pagati dal 1° marzo secondo il criterio di cassa

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
12 Gennaio 2026
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moores_rowland_partners

Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Contributo a cura del Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino

Con la legge di Bilancio 2026 (cfr. art. 1 commi 140 della Legge n. 199 del 2025) è stato soppresso, a partire dal 1° di marzo del 2026, l’esonero dall’obbligo di effettuare la ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte a raccomandatari e mediatori marittimi.

È utile innanzitutto precisare che costituisce presupposto essenziale affinché si applichi il nuovo obbligo di ritenuta il fatto che il committente sia un Armatore o un soggetto che assume la qualifica di sostituto d’imposta ovvero, per quanto qui rileva, sia un ente o una società commerciale ovvero un’impresa individuale.

Pertanto il nuovo obbligo di applicazione della ritenuta per raccomandatari e mediatori marittimi si applica solo nell’ambito di prestazioni B2B ovvero nel caso in cui il committente (cliente) del raccomandatario o mediatore marittimo sia un’impresa commerciale residente in Italia e non alla generalità delle prestazioni svolte da questi soggetti. Risultano pertanto escluse dall’obbligo di ritenuta sia le società non residenti in Italia che gli Armatori persone fisiche ( sul punto si ricorda che AdE con Risposta ad Interpello n.10/2025 ha chiarito che  “l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale non può configurarsi, su propria opzione, quale sostituto d’imposta e di conseguenza non potrà effettuare la ritenuta a titolo d’acconto”).

La ritenuta in questione è prevista dal primo comma dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce che i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l’elencazione dei rapporti contenuta nella norma sopra richiamata è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dagli agenti e raccomandatari marittimi per le attività da questi poste in essere (si veda anche la Risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E). Il comma 5 dello stesso art.25bis, fino ad oggi aveva previsto un espresso esonero nel caso in cui dette provvigioni fossero emolumenti percepiti da raccomandatari e mediatori marittimi. A partire da marzo 2026 tali soggetti non potranno invece più beneficiare di tale esenzione.

La ritenuta in questione è di norma applicata con aliquota del 23% ad una base imponibile pari al 50% (quindi pari all’11,5%) dell’ammontare delle provvigioni, ma, qualora i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata solo al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse (ovvero pari al 4,6%).

Come detto, la nuova disposizione si applicherà solo alle provvigioni effettivamente corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 secondo il criterio di cassa. Ciò significa che saranno soggetti alla ritenuta anche i pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati a partire da quella data anche nel caso in cui le provvigioni siano maturate anteriormente.

Foto @ Monaco Yacht Show – ImagIN Agency

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