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Varato il decreto attuativo per il conseguimento del titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe

Secondo l’associazione nazionale il fabbisogno di questa nuova figura professionale è di circa 2.000 unità lavorative

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
14 Marzo 2025
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Confindustria Nautica_mediatore del diporto

Confindustria Nautica – nell’occasione della firma del direttore generale per il Mare, il trasporto marittimo e le vie d’acqua interne del Mit, Patrizia Scarchilli, del decreto n. 40 del 14.03.2025 con il quale viene disciplinato il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe e il relativo programma d’esame teorico e pratico – chiede che si indichino prontamente i bandi per gli esami.

“Il decreto giunge al termine di un proficuo confronto con l’Associazione nazionale di categoria” – dichiara il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – “e ringrazio particolarmente il Direttore Scarchilli per essere intervenuta anche con una serie di chiarimenti che ci consentono di chiedere agli Uffici competenti di indire prontamente i bandi per gli esami”.

“Sono infatti venti anni che il rilascio del precedente certificato di Conduttore del diporto è stato sospeso, lasciando un vuoto normativo, mentre, al contempo, si sono moltiplicati i controlli nei confronti degli operatori del settore, sempre più in difficoltà nel reperire il personale per le attività di noleggio”, conclude Cecchi.

Confindustria Nautica ritiene che ci sia un fabbisogno, tra regolarizzazioni e nuove posizioni, di circa 2.000 unità lavorative, e ricorda, che l’introduzione di un certificato nazionale, svincolato dalle convenzioni internazionali dei titoli maggiori, che consentisse agli skipper di essere in regola e alle società di noleggio di unità di piccole e medie dimensioni di allinearsi alla concorrenza europea, nasce dalla Riforma del decreto titoli professionali n. 121/2005 varata dal ministro Salvini,  fortemente voluta dall’associazione stessa.

Confindustria Nautica ricorda che, nello specifico, “il decreto Mit n. 40 del 14.03.2025 autorizza le scuole nautiche a svolgere i corsi di teoria e la pratica e stabilisce il programma di esame articolato tre parti: esercizi di carteggio, colloquio e uscita in mare.

La prova di carteggio è costituita da quattro quesiti indipendenti scelti dal data base allegato al decreto stesso ed è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo di sessanta minuti. Sono esonerati i titolari di patente nautica A con abilitazione senza limiti.

Il colloquio verte su: Teoria della nave, Motori, Sicurezza della navigazione, Manovre e condotta, Colreg e segnalamento marittimo, Elementi di Meteorologia, Navigazione cartografica ed elettronica, Normativa diportistica e ambientale.

La prova in mare si svolge in acque marittime su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri con propulsione a motore, adibita a uso privato o commerciale oppure, in caso di indisponibilità, su un’unità a vela o da traffico con le medesime caratteristiche. L’unità può essere di proprietà, in locazione finanziaria, in locazione o noleggio, in comodato d’uso gratuito attestato da una dichiarazione del proprietario. E’ ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova attestate da una scuola nautica.

Qualora il candidato superi almeno una delle tre prove d’esame previste, può ripetere quelle non superate una sola volta entro e non oltre il termine di dodici mesi presso l’Ufficio marittimo desiderato.

Le sessioni d’esame, a cadenza al minimo semestrale, si svolgono presso le Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, i cui bandi sono pubblicati sui rispettivi siti web, “e tiene conto dell’esigenza occupazionale degli aspiranti di conseguire il titolo professionale in tempo utile per la stagione”.

I candidati che non abbiano conseguito il certificato sanitario di I livello (First Aid) sono ammessi agli esami “con riserva”. I laureati in medicina e chirurgia, in infermieristica (triennale) o scienze infermieristiche (magistrale) ne sono esonerati.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal secreto Titoli 121/2005, è statuito che: il certificato di addestramento superiore assorbe quello inferiore; il certificato di operatore radio Short Range (SRC) non necessita di endorsement “Sono considerati validi i certificati LRC, GOC e ROC conseguiti all’estero provvisti di endorsement”; l’esame è sostenuto presso qualsiasi Capitaneria di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, indipendentemente dall’iscrizione dell’candidato nelle matricole della gente di mare.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova teorica i titolari da almeno dieci anni di patente A senza alcun limite dalla costa che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 1)  iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni a una Camera di Commercio con codici ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere), 50.30.0 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d’acqua interne), 77.21.02 (noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto), 85.53 (attività di scuola guida) limitatamente all’attività di scuola nautica, 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche); 2) aver stipulato con imprese di noleggio di unità da diporto o con gli aventi titolo di unità da diporto ad uso privato uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell’unità da diporto della durata complessiva di trentasei mesi.

Ai suddetti soggetti non si applica il requisito inerente il titolo di studio.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera; i possessori dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere; i marittimi in possesso del titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Anche ai suddetti soggetti non si applica il requisito inerente il titolo di studio.

Possono conseguire il titolo senza sostenere l’esame: i titolari di patente nautica B per nave da diporto, il personale della gente di mare titolare di certificati STCW, anche rilasciati da un Paese estero con endorsement della competente autorità consolare della Repubblica italiana e in corso di validità, se residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica.” conclude la nota dell’associazione.

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