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Le critiche di Associazione Marittimi Tirreno Centrale alla riforma dei titoli professionali del diporto

Il presidente Patrizio Caringi analizza alcune criticità che emergono dal testo della norma e segnala anche al Corpo delle Capitanerie di Porto alcuni rischi importanti

di Redazione SUPER YACHT 24
21 Febbraio 2024
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ROE equipaggio

Contributo a firma di Patrizio Caringi *

* presidente Associazione Marittimi Tirreno Centrale (Amtc)

 

Giunge finalmente a conclusione l’iter per le modifiche al decreto del 10 maggio 2005 n° 121. E’ stata una lunga trattativa, frutto di riunioni tra le istituzioni competenti e l’Associazione Marittimi Tirreno Centrale con il Suo Presidente Patrizio Caringi e che ha portato a delle importanti novità, in parte positive e in parte che lasciano dubbi sulla loro efficacia e applicabilità. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il nuovo regolamento entra in vigore modificando la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il viceministro Edoardo Rixi parla di allineamento alle regole in vigore negli altri Paesi UE e di professionisti italiani più competitivi ma il regolamento non fa sì che il nuovo titolo Ufficiale di 2° classe sia valido per gli altri stati mentre, al contrario, il titolo Inglese è riconosciuto valido per la maggioranza degli stati compreso quello italiano. Questo significa che gli italiani che conseguiranno questo titolo potranno essere imbarcati solo su unità da diporto battenti bandiera italiana mentre chi ha conseguito il titolo inglese potrà essere imbarcato quasi ovunque compreso in Italia e pertanto questo nuovo titolo parte già con un grande handicap.

Le modifiche al regolamento riguardano anche l’iter formativo dell’Ufficiale di Navigazione del diporto e la sua evoluzione in termini di possibilità di imbarco come Ufficiale di Coperta. Il limite di stazza è fissato in 3.000 GT per Ufficiale di grado inferiore al primo o come comandante sulle navi fino a 500 GT purchè l’addestramento sia stato effettuato su navi da diporto o su imbarcazioni superiori ai 15 metri adibite al noleggio o in uso privato, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Modifiche anche per quanto riguarda la figura del Comandante del Diporto che potrà imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza. Sicuramente è un grande passo avanti per l’equiparazione di questo titolo con quelli inglesi ma qui, il legislatore, non tiene conto della realtà della nostra flotta. Infatti, per il conseguimento di questo titolo, oltre a essere in possesso del certificato di capitano del diporto, occorre aver completato un periodo di navigazione della durata di almeno 24 mesi in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza superiore a 500 GT. Aver posto come stazza minima quelle pari o superiore alle 500 GT penalizza chi ha conseguito un titolo in Italia in quanto le nostre imbarcazioni superiori a 500 GT sono in numero esiguo e pertanto non tali da permettere a un numero elevato di capitani del diporto di completare 24 mesi di navigazione.

E qui arriviamo a una delle modifiche più eclatanti e che non possono essere accettate in quanto stravolgono quello che è sempre stato un punto fermo del complesso della disciplina che regolamenta la gente di mare. L’art. 3 del decreto del 10 maggio 2005 n° 121 viene modificato per quanto riguarda gli ufficiali di navigazione del diporto di 2° classe ai quali non è più richiesta oppure è facoltativa l’iscrizione alla Gente di Mare. Come si può prevedere di acquisire un titolo professionale senza avere neanche un giorno di navigazione dimostrata o riscattata nel libretto di gente di mare? Da quando esiste la figura del marittimo è sempre esistita l’iscrizione alla gente di mare e il libretto dove, oltre a dimostrare che si sappia nuotare e vogare, si documenta tutta la vita e l’esperienza lavorativa di quel marittimo. In mancanza di quest’ultimo, chiunque potrebbe essere considerato un marittimo.

Inoltre vorremmo porgere la domanda al Comando Generale delle Capitanerie di Porto che da sempre fa campagna per la sicurezza della vita in mare: come pensano di accettare un titolo che abilita senza avere nessun tipo di esperienza? Da 18 anni in sù si potrà condurre una nave da diporto di 35 metri, semplicemente con un esame e vari corsi formativi che si possono tranquillamente superare solo studiando sui libri. Il mare, la navigazione, non si studiano solo sui  libri ma si apprendono con l’esperienza, ci sono inoltre molti altri aspetti tecnici e legislativi che ci suscitano molte perplessità sull’attuazione di questo nuovo Titolo.

Ci sembra più logico discuterne con chi da sempre rappresenta la Gente di mare e può apportare le giuste modifiche a regolamenti, decreti, leggi che a volte possono, se applicate senza un giusto confronto, stravolgere in peggio una categoria che ha bisogno di rimanere al passo con le marinerie delle altre nazioni senza però non tener conto della situazione italiana.

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma dei titoli professionali del diporto

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