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L’introduzione dell’omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche

La norma si applica alle “unità da diporto” di cui all’articolo 3 del Codice della Nautica da Diporto, D.lgs. 172/2003, e quindi “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”

di Redazione SUPER YACHT 24
23 Febbraio 2023
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Contributo a cura di avv. Cristina Sparvieri e avv. Antonio Bufalari 

 

Il 21 febbraio 2023, il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di Legge A.S. n. 340-A che apporta delle modifiche agli artt. 589 bis e 590 bis c.c. introducendo nell’ordinamento le fattispecie delittuose dell’omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche.

L’intento è quello di estendere la responsabilità penale propria dei delitti commessi in violazione delle regole sulla circolazione stradale anche a quei soggetti che causano la morte o le lesioni a seguito di violazione delle norme della navigazione marittima, applicando le pene più gravi anche nel caso di specie.

Attualmente, la morte o le lesioni causate da condotta colposa tenuta nella navigazione marittima sono disciplinati dagli art. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose) che prevedono delle pene assai lievi nonostante la peculiarità dell’ambito in cui si verificano tali eventi contro l’incolumità personale.

Il secondo comma, dei citati articoli, prevede una pena più grave per coloro che causano la morte o lesioni personali per guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti.

In questo caso, nonostante il testo originario del D.d.l. riguardasse tutte le navi in senso lato, senza distinzione alcuna, veniva modificato in Commissione limitando la predetta previsione ai soli casi di chi si mette alla guida delle “unità da diporto” lasciando così, di fatto, tutti i casi di omicidio colposo e lesioni colpose causate per guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanza psicotropa con la violazione delle norme della navigazione, di una nave commerciale ad esempio, nell’alveo del primo comma.

Infatti, il progetto di legge confermato sostituisce i termini “un natante, un’imbarcazione o una nave” con la sola la denominazione “unità da diporto” di cui all’articolo 3 del Codice della Nautica da Diporto, D.lgs. 172/2003, per il quale si definisce tale: “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”, comprendendo chiaramente a quelle ad uso commerciale (noleggio o locazione).

Così facendo la futura portata del comma 2 delle citate disposizioni del codice penale riguarderà solo le tipologie di unità di cui all’art. 3 del Codice della Nautica da Diporto, tra cui anche le moto d’acqua e le – recentemente inserite – “unità da diporto a controllo remoto”.

Ovviamente, non è escluso che sorgeranno delle forti discussioni in ambito giudiziario qualora il testo venisse confermato anche dalla Camera.

Tornando a una sintetica analisi, volta a chiarire soprattutto ai diportisti la portata della novità legislativa, il comma 2 richiama l’art. 53 bis comma 2 lett. c) e l’art. 53 quater del Codice della Nautica da Diporto per riportarsi alla specifica normativa amministrativa di settore al fine di specificare la differenza tra le gradazioni alcolemiche e le condizioni psicofisiche a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale pena subisce un ulteriore aggravamento se chi conduce l’unità da diporto dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti sia minore ad anni 21.

Altre aggravanti sono previste in caso di conduzione senza abilitazione al comando – l’assenza di patente nautica – o allorquando chi commette il reato scappa senza prestare soccorso, sempre limitatamente alle unità da diporto.

Interessante è la circostanza che nell’ipotesi di omicidio aggravato dallo stato di ebrezza o sotto stupefacenti non si procede all’arresto obbligatorio qualora il reo presti soccorso alla vittima o contatti immediatamente i soccorsi, oppure si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Su questo, come sul resto della fattispecie, si tornerà in modo più esaustivo all’esito della definitiva approvazione.

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